DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE


  1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alla navigazione da diporto.
  2. Ai fini del presente codice s’intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro.
  3. Per quanto non previsto dal presente codice, in materia di navigazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e le relative norme attuative. Ai fini dell'applicazione delle norme del codice della navigazione, le imbarcazioni da diporto sono equiparate alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, ed alle venticinque tonnellate, in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di ventiquattro metri.

ART. 2 - USO COMMERCIALE DELLE UNITÀ DA DIPORTO


  1. L'unità da diporto e' utilizzata a fini commerciali quando:

  • É oggetto di contratti di locazione e di noleggio;
  • É utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;
  • É utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

  1. L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto è annotata nei relativi registri d’iscrizione, con l'indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità, imprese individuali o società, esercenti le suddette attività commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.
  2. Qualora le attività di cui al "comma 1" siano svolte con unità da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea, l'esercente presenta all'autorità marittima o della navigazione interna con giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unità, il titolo che attribuisce la disponibilità della stessa, nonché gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso. Copia della dichiarazione, timbrata e vistata dalla predetta autorità, deve essere mantenuta a bordo.
  3. Le unità da diporto di cui al "comma 1, lettera a)", possono essere utilizzate esclusivamente per le attività a cui sono adibite

ART. 3 - UNITÀ DA DIPORTO


  1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:

  • Unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
  • Nave da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto; le "navi" da diporto sono iscritte nei registri tenuti dalle capitanerie di porto, il cui modello è approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
  • Imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui al punto precedente; le imbarcazioni" da diporto sono iscritte nei registri tenuti dalle capitanerie di porto, dagli Uffici circondariali marittimi, nonché dagli Uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici autorizzati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
  • Natante da diporto: si intende ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b). I natanti sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione, della licenza di navigazione e del certificato di sicurezza ai sensi dell’art. 12, secondo comma, L. n.50/1971, modificata dall'art. 1 della legge n. 172/2003; tuttavia, a richiesta dell'interessato, essi possono essere iscritti nel registro delle imbarcazioni da diporto con conseguente applicazione delle norme relative):

    • Le unità da diporto a remi;
    • Le unità da diporto di lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;
    • Ogni unità da diporto di cui ai punti che precedono, destinata dal proprietario alla sola navigazione in acque interne.

Per quanto riguarda i mezzi per la navigazione da diporto occorre distinguere tra quelli che vengono utilizzati per uso privato e quelli, invece, che vengono utilizzati per uso commerciale:

  • L’uso privato si determina quando l’unità è utilizzata per una navigazione in acque marittime o interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fini di lucro;
  • L’uso commerciale dei mezzi di navigazione da diporto si determina quando questi sono utilizzati per fini di lucro come oggetto di contratti di locazione o noleggio, per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto o come unità di appoggio di centri i immersione e addestramento subacqueo.

Pertanto, quando le unità da diporto sono adibite al noleggio, diventano mezzi destinati all’esercizio di attività commerciale, con conseguente assoggettamento a tutti gli obblighi, anche fiscali, posti in capo agli operatori commerciali (ad esempio per l’acquisto di dotazioni e finiture di bordo diventa operante il regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 8 bis del DPR 633/72). L’ amministrazione finanziaria, infatti, ha ribadito in più occasioni (Nota Ag.Dogane n. 7206/00 del 08.02.2001 e R.M. n. 94 del 21 marzo 2002) che con il contratto di noleggio, a differenza del contratto di locazione, il proprietario mantiene la conduzione tecnica dell’imbarcazione che, seppur utilizzata dal noleggiatore a fini sportivi o ricreativi, conserva per il proprietario un impiego di natura commerciale.

Occorre peraltro sottolineare, come verrà meglio evidenziato più avanti, che la mera gestione di unità da diporto da parte di società od enti che determini un godimento gratuito o un corrispettivo di favore per i soci o i loro familiari, per presunzione di legge, non costituisce attività commerciale, facendo assumere alla società la veste di consumatore finale, senza possibilità di detrazione e senza obbligo di imposizione ai fini Iva.

ART. 6 - REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA


  1. I prodotti di cui all'articolo 4, "comma 1", devono essere conformi ai requisiti essenziali in materia di sicurezza, salute, protezione dell'ambiente e dei consumatori indicati nell'allegato II.
  2. I motori entrobordo e i fuoribordo a doppia alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio liquido, devono essere conformi ai requisiti stabiliti, in aderenza alla normativa comunitaria, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  3. La marcatura CE di cui all'articolo 8 attesta la conformità dei prodotti di cui all'articolo 4, "comma 1", ai requisiti indicati al "comma 1", salvo quanto previsto dall'articolo 12.
  4. I prodotti di cui all'articolo 4, "comma 1", si presumono conformi ai requisiti indicati dal "comma 1" qualora soddisfino le pertinenti norme nazionali adottate in applicazione delle norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.