NOLEGGIO

ART. 47 - NOLEGGIO DI UNITÀ DA DIPORTO


  1. Il noleggio di unità da diporto è il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.
  2. Il contratto di noleggio o di subnoleggio delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità e deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.

ART. 48 - OBBLIGHI DEL NOLEGGIANTE


  1. Il noleggiante è obbligato a mettere a disposizione l'unità da diporto in perfetta efficienza, armata ed equipaggiata convenientemente, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei prescritti documenti e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di noleggio, in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile.

ART. 49 - OBBLIGHI DEL NOLEGGIATORE


  1. Nel noleggio di unità da diporto, salvo che sia stato diversamente pattuito, il noleggiatore provvede al combustibile, all'acqua ed ai lubrificanti necessari per il funzionamento dell'apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, per la durata del contratto.

LOCAZIONE E NOLEGGIO DI UNITÀ DA DIPORTO


Il contratto tipico utilizzato per mettere a disposizione di terzi un’unità da diporto con equipaggio è il noleggio, ossia il contratto con il quale una parte - il noleggiante - in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell’altra parte - il noleggiatore - l’unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o in acque interne, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite da contratto. L’unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante alle cui dipendenze resta anche l’equipaggio. L’attività di noleggio deve essere annotata nei registri di iscrizione e sulla licenza di navigazione.

La locazione di unità da diporto è il contratto con cui una parte - locatore- si obbliga, verso corrispettivo, a cedere il godimento del bene ad un’altra parte - conduttore - per un periodo di tempo. L’unità da diporto locata viene detenuta dal conduttore il quale esercita la navigazione e ne assume la responsabilità e i rischi. Il conduttore è comunque responsabile in solido del bene con il conducente.

Il contratto di noleggio, pertanto, pur avendo qualche caratteristica in comune con il contratto di locazione se ne differenzia per alcune connotazioni giuridiche:

  • Il contratto di locazione si risolve nel mero trasferimento della disponibilità del bene a favore del conduttore il quale si assume ogni onere e rischio connesso con la navigazione: il locatore quindi consegue un corrispettivo ma rimane estraneo all’utilizzo dell’unità di navigazione;
  • Viceversa con il contratto di noleggio il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con l’unità da diporto una determinata navigazione ordinata dal noleggiatore con il mantenimento della disponibilità e della conduzione tecnica dell’unità da diporto. Ne consegue che, anche se la navigazione è certamente un impiego a fini turistici, sportivi o ricreativi, per il noleggiante lo scopo perseguito con il contratto di noleggio ha mera natura commerciale.